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Visualizzazione dei post da 2016

PIANO DI SORRENTO - POPOLAZIONE AL 30 NOVEMBRE 2016

Totale abitanti: 13.026 Maschi: 6.282 Femmine: 6.744

PIANO DI SORRENTO - POPOLAZIONE AL 31 OTTOBRE 2016

Totale abitanti: 13.039 Maschi: 6.288 Femmine: 6.751

PIANO DI SORRENTO - POPOLAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2016

Totale abitanti: 13.031 Maschi: 6.281 Femmine: 6.750

PIANO DI SORRENTO - POPOLAZIONE AL 31 AGOSTO 2016

Totale abitanti: 13.048 Maschi: 6.287 Femmine: 6.761

PIANO DI SORRENTO - POPOLAZIONE AL 31 LUGLIO 2016

Totale abitanti: 13.051 Maschi: 6.293 Femmine: 6.758

PIANO DI SORRENTO - POPOLAZIONE AL 30 GIUGNO 2016

Totale abitanti: 13.032 Maschi: 6.287 Femmine: 6.745

PIANO DI SORRENTO - POPOLAZIONE AL 31 MAGGIO 2016

Totale abitanti: 13.056 Maschi: 6.295 Femmine: 6.761

ISCRIZIONE DI STRANIERO RICHIEDENTE LA CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA

L’ipotesi in esame riguarda coloro che, pur essendo cittadini stranieri, riescano a dimostrare di essere discendenti da avo italiano e quindi intendano avviare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. È necessario chiarire che il panorama di riferimento richiamato in precedenza presenta un preoccupante vuoto dal punto di vista normativo, poiché l’unica disposizione di rango legislativo, per l’ipotesi in esame, è costituita dall’art. 1 della legge n. 91/1992 che pone un principio di carattere generale nell’affermare che è cittadino per nascita il figlio di padre e madre cittadini. Tuttavia, la regolamentazione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana è contenuta ma in una circolare, la famosa K.28.1 del 1991, che prevede due diverse strade da percorrere a seconda che l’interessato sia residente in Italia ovvero all’estero. In questa sede ci si occuperà solo del caso in cui il cittadino straniero abbia stabilito la propria dimo

Commette reato il genitore separato che trasferisce la residenza del figlio minore

Rispetto al singolo individuo, quello di trasferire la propria residenza nel luogo preferito, è un diritto costituzionalmente garantito dall’ art. 16 Cost , ma quando quell’individuo è un genitore separato con prole di età minorenne, può diventare un vero e proprio problema. Il problema Infatti, tra genitori separati, quello del trasferimento di residenza, è un problema frequente e si comprende considerando il fatto che, molto spesso, la causa scatenante del trasferimento di residenza è proprio l’intervenuta separazione, la quale induce (o potrebbe indurre) il desiderio a fare ritorno alla propria città natia, quella città che magari si era abbandonata proprio in funzione dell’unione ora dissolta. Tuttavia, come si anticipava, se vi sono figli minori, il trasferimento di residenza ad libitum da una città all’altra da parte di uno dei due genitori, ed in modo particolare da parte di quello ‘collocatario’ (presso il quale, dunque, risiede il figlio minore), non solo è illecito, ma

Trasferimento di residenza della prole illecito se deciso da un solo genitore

Il trasferimento dei minori, deciso unilateralmente da un genitore senza il consenso dell’altro, determina la violazione delle disposizioni del regime di affidamento condiviso, e come tale consiste in un atto illegittimo. E’ quanto stabilito dal Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 17 giugno 2014 (Pres. Servetti, rel. G. Buffone). Nel caso in oggetto, il ricorrente, separato dalla moglie consensualmente, ha denunciato nell’atto introduttivo l’illegittima intenzione della moglie di trasferirsi insieme ai figli presso un luogo diverso dalla residenza abituale, in violazione della disciplina del sussistente affidamento condiviso.  Il Tribunale adìto ha evidenziato che  il luogo di residenza abituale dei minori deve essere stabilito dai genitori «di comune accordo» ( art. 316, comma I cod. civ. ), anche in presenza di un regime di affidamento monogenitoriale ( art. 337-quater, comma III, cod. civ. ). Pertanto, il trasferimento della prole stabilito unilateralmente da un genitore, senza il c

MORTE - IRREPERIBILITA’ DEL CADAVERE

Nel caso in cui qualcuno denunci la morte di una persona ma non si rinvenga il cadavere o lo stesso sia irriconoscibile occorre applicare l’art. 78 del DPR 396/2000 : 1. Nel caso di morte di una o piu' persone senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il procuratore della Repubblica redige processo verbale dell'accaduto. 2. L'atto di morte viene formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale. 3. La relativa azione e' promossa dal procuratore della Repubblica. Quindi i compiti dell'U.S.C. si limitano alla formazione dell'atto, in parte II^ B, o alla trascrizione in parte II^ C. L'irriconoscibilità del cadavere va intesa non solo nel senso che lo stesso sia decomposto, ma anche che sia privo di documenti di identificazione (esempio: clandestini)

USO SUCCESSIONE – SI PAGA IL BOLLO

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CERTIFICATO DI RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA PER USO SUCCESSIONE Risoluzione Agenzia delle entrate, Direzione regionale del Piemonte, Fiscalità generale, 8 giugno 2006, prot. n. 27085/06. QUESITO L'ente pubblico istante, facendo seguito ad un'istanza di interpello già presentata alla scrivente (249 del 14.6.2005), relativa al rilascio di certificati anagrafici (residenza e stato di famiglia), in esenzione dall'imposta di bollo, d.P.R. n. 642/1972, a studi notarili, legali e geometri, per uso successione da presentare all'Agenzia delle entrate, prospetta un'ulteriore richiesta. In particolare viene chiesto quale trattamento fiscale occorre applicare al rilascio dello stato di famiglia ordinario e storico richiesti dai soggetti sopra menzionati ed utilizzati per gli stessi fini. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'istante ritiene, salvo il caso in cui sia prodotta autocertificazione secondo la modalità prevista dall'art. 46, del d.P.R. n.

ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINA DELL’UNIONE EUROPEA PER DISPONIBILITÀ ECONOMICA ALL’ESTERO

La Commissione Europea nella pubblicazione del 2 luglio 2009 “Guida ad una migliore trasposizione e applicazione della direttiva 2004/38/ CE” ha fornito chiarimenti in merito all’iscrizione anagrafica del cittadino UE titolare di risorse economiche sufficienti le quali sono state recepite dal Ministero dell’Interno con circolare D.C.S.D. n. 18 del 21 luglio 2009 . Da tali documenti si ricavano le seguenti istruzioni: - il primo passo per stabilire se un cittadino dell’Unione (e i familiari che dallo stesso derivano il proprio diritto di soggiorno) dispone di risorse sufficienti potrebbe consistere nel verificare se soddisfa i criteri nazionali per la concessione del sussidio sociale minimo; - ove l’interessato non raggiunga l’importo minimo delle risorse, come previsto dall’art. 9, comma 3, lett. b) e c) del d.l- gs. n. 30/2007, occorre effettuare una valutazione complessiva della situazione in cui egli versa, al fine di stabilire se un eventuale rifiuto dell’istanza d’iscrizione sia p

Nascita nel matrimonio da genitori stranieri in anagrafe non coniugati

Nella dichiarazione di nascita, l’ufficiale dello stato civile trascrive quanto viene di- chiarato dalle parti, senza procedere ad accertamenti di sorta: infatti, l’ordinamento privilegia la formazione dell’atto di nascita che dovrà avvenire in base a quanto affermato e sottoscritto dalle parti. Se l’interessato dichiara di essere coniugato con la madre del neonato e che, pertanto, trattasi di filiazione all’interno del matrimonio, l’ufficiale dello stato civile dovrà procedere alla formazione dell’atto di nascita con filiazione nel matrimonio secondo dichiarazione del padre del neonato e marito della madre, senza che sia necessaria la presenza della donna. Questo vale anche nel caso la situazione anagrafica, così come registrata, non riporti lo stato coniugale dell’uomo e della donna: tuttavia, dopo la formazione dell’atto di nascita, l’ufficiale di stato civile dovrà tendere a risolvere la discordanza tra anagrafe e stato civile, invitando l’interessato a produrre documentazione, leg

Cittadino europeo “mobile” grazie alla circolazione dei documenti pubblici

Dal 2019 vita quotidiana semplificata per i cittadini interessati da questioni transfrontaliere. E’ stato pubblicato, infatti, sulla Gazzetta Ufficiale Ue L 200 del 26 luglio il regolamento che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 ( regolamento ) che, in via generale, salvo alcune norme, sarà applicabile dal 16 febbraio 2019. Grazie alle nuove disposizioni, con l’utilizzo di moduli standard multilingue, sarà assicurata un’effettiva circolazione di documenti come il certificato di nascita, l’atto di matrimonio, il certificato di morte, senza necessità di legalizzazione. Un netto miglioramento “dell’iter burocratico del cittadino europeo mobile”. In ogni caso, il regolamento riguarda unicamente l’autenticità dei documenti pubblici, con la conseguenza che gli Stati membri “continueranno ad applicare le norme nazionali sul riconoscimento d

AUTENTICA DI COPIA DI DOCUMENTO INFORMATICO (SCRITTURE CONTABILI)

L’articolo 8 della legge n. 383/2001 ha modificato l’art. 2215 del codice civile intitolato “Modalità di tenuta delle scritture contabili” ed ha soppresso l’obbligo di vidimazione del Libro Giornale, del Libro Inventari e dei registri obbligatori ai fini delle Imposte Dirette e dell’imposta sul Valore Aggiunto. Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2004 ha poi disciplinato la tenuta e la conservazione del- le scritture contabili in formato elettronico. In applicazione di tali disposizioni le scritture contabili formate e conservate in formato elettronico, secondo le modalità previste dal sopra citato decreto, sono costituite da file (documenti informatici), muniti di sottoscrizione elettronica e di marcatura temporale, apposte entrambe da parte del cosiddetto responsabile della conservazione. La contabilità aziendale viene oggi tenuta nella maggior parte dei casi con speciali programmi gestionali, spesso personalizzati ed è solo al momento della stampa c

MATRIMONIO CONCORDATARIO NULLO DOPO 3 ANNI DI CONVIVENZA?

La convivenza come coniugi, quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per vizio genetico del matrimonio-atto (Cass., sez un., 17 luglio 2014, n. 16379).

RILASCIO INFORMAZIONI TELEFONICHE – DIVIETO

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Il rilascio di certificazioni anagrafiche è disciplinato dall’art. 33 del d.P.R. n. 223/1989 il quale al comma 1 dispone che “l’ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia”. La suddetta norma non prevede “rilascio di informazioni” bensì di “certificati”: l’ufficio anagrafe in altri termini non può essere considerato alla stregua di un ufficio relazioni con il pubblico, poiché il proprio ruolo istituzionale è quello di rilasciare certificazioni, così come definite dall’art. 1, comma 1, lett. f) del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Eventuali altre forme di “comunicazione” date per le vie brevi (dalle conferme verbali a quelle telefoniche) sono in realtà una prassi più o meno diffusa in alcuni comuni, di cui gli ufficiali d’anagrafe si assumono tutta la responsabilità, non essendo appunto prevista dalla normativa. Si ricorda a

COPIE CONFORMI ATTI NOTARILI

Si riporta le indicazioni del Ministero della Giustizia relative alle copie conformi di atti notarili da cui emerge che l’unico soggetto abilitato a rilasciarle è il Notaio. ( ecco il link ) Le copie degli atti notarili sono rilasciate dal notaio presso il quale l’atto è stato stipulato. Quando però il notaio ha cessato l'attività, oppure si è trasferito in altro distretto notarile, le copie possono essere rilasciate solo dall'archivio notarile del distretto ove il notaio operava all'epoca della stipula. Per conoscere presso quale archivio notarile è stato depositato l’atto si può consultare ARCHINOTA. La copia di un atto depositato presso un archivio notarile può essere richiesta:     recandosi presso la sede dell'archivio;     per posta ordinaria;     a mezzo fax;     in via telematica. Se il richiedente vuole richiedere la copia autentica per corrispondenza, a mezzo fax o in via telematica, deve preliminarmente contattare l'Archivio per conoscere il costo dell

CAMBIO DI NOME E/O COGNOME

La procedura per modificare il proprio nome o cognome: Il cambiamento o l'aggiunta di nome o cognome deve essere richiesta con domanda motivata alla Prefettura nella cui giurisdizione il richiedente ha la propria residenza unitamente alla copia integrale dell'atto di nascita. Il Prefetto provvede a emettere un decreto provvisorio con il quale l'interessato deve fare le pubblicazioni nel Comune di nascita e nel comune di residenza per 30 giorni. Una volta eseguite le pubblicazioni il Ministro dell'Interno tramite il Prefetto emette un decreto che deve essere trascritto nell'ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza. DETTAGLIO: Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto. Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni. L

ISCRIZIONE IN ANAGRAFE DI CITTADINO COMUNITARIO

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Dall'11 aprile 2007 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.30 del 6 febbraio 2007 che prevede nuove modalità di soggiorno per tutti i cittadini e familiari dei 28 paesi membri dell'Unione Europea. Per familiari si intendono: coniuge; discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. Le disposizioni del Decreto Legislativo 30/2007 si applicano anche nei confronti dei cittadini e familiari di Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e San Marino. SOGGIORNO IN ITALIA FINO A TRE MESI Il cittadino dell'Unione Europea e i suoi familiari (anche di cittadinanza non dell'Unione) hanno diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza. I familiari con cittadinanza NON dell'U

ATTI DI MORTE - IN CHE PARTE VANNO INSERITI? MAPPA MENTALE

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ATTI DI NASCITA - IN CHE PARTE VANNO INSERITI? MAPPA MENTALE

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UNIONI CIVILI – INDISCREZIONI SUL DECRETO PONTE

La richiesta L’articolo 1 regolamenta le modalità per accedere al nuovo istituto. 1. Al fine di costituire un’unione civile, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di seguito denominata legge, due persone maggiorenni dello stesso sesso fanno congiuntamente richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta . 2. Nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare: a) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza; b) l’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’articolo 1, comma 4, della legge. 3. L’ufficiale dello stato civile, verificati i presupposti di cui comma 1, redige immediatamente processo verbale della richiesta e lo sottoscrive unitamente alle parti, che invita, dandone conto nel verbale, a comparire di fronte a sé in una data , indicata dalle parti, immediatamente successiva al termine di cui all’articolo 2, comma 1, per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva del

DIVORZIO AL COMUNE – NIENTE ACCORDI PATRIMONIALI NEANCHE “UNA TANTUM”

Accolto dal TAR del Lazio il ricorso di AIAF a tutela del coniuge più debole in quanto "L’ Ufficiale dello Stato Civile è un mero certificatore dell’accordo delle parti, non può accogliere richieste di separazione, divorzio o modifica, se le parti hanno concordato il versamento di un contributo di mantenimento mensile o un assegno divorzile anche in soluzione una tantum. Roma, 08/07/2016 - 14:10 L'art. 12 del d.l. n. 132/2014 convertito dalla L.162/2014 prevede al comma 3, che l’accordo di separazione o divorzio dinanzi all’ufficiale dello stato civile “...non può contenere patti di trasferimento patrimoniale”. Con tale divieto il legislatore ha voluto tutelare i soggetti più deboli. Una successiva interpretazione fornita dal Ministero degli Interni ha invece letto in tale accordo la possibilità di versare assegni di mantenimento. Contro questa interpretazione, che chiaramente sfavoriva il coniuge piu “debole” ha fatto ricorso l'AIAF insieme all'Associazione Donna Chi

ANNOTAZIONE DI SENTENZE ITALIANE–TRASMISSIONE SOLO A CURA DEL CANCELLIERE DEL TRIBUNALE

E’ bene ricordare che in base all’art. 14 del DPR 396/2000 UNICO soggetto che puo’ trasmettere la richiesta di annotazione di sentenze italiane da annotare nei Registri dello Stato Civile è il cancelliere del giudice che li ha emessi.

MINORI IN VIAGGIO

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( Vedi anche l’articolo sul sito uffciale della Polizia di Stato ) Le normative in tema viaggio sono sempre in continuo cambiamento. Soprattutto per quanto riguarda i bambini, che lo Stato cerca di tutelare imponendo regole più rigide, per evitare l’espatrio illegale di minori cittadini italiani. Sottolineo “cittadini italiani”, perché le regole che vedremo qui di seguito si intendono per i bambini cittadini italiani. Per chi ha cittadinanza diversa, consiglio di rivolgersi all’Ambasciata o al Consolato del Paese di riferimento, perché le regole possono essere totalmente differenti. Vediamo ora nello specifico in tre casi in cui si crede (a volte erroneamente) che serva la dichiarazione di accompagnamento e cerchiamo di fare chiarezza. 1. Minori di 14 anni che viaggiano fuori dall’Italia non accompagnati da genitori Effettivamente non ci sono informazioni molto chiare, se non si sa dove guardare. Consiglio di rivolgervi sempre – e dico sempre – alla Polizia di Stato, nello specifico

PIANO DI SORRENTO - POPOLAZIONE AL 30 APRILE 2016

Totale abitanti: 13.080 Maschi: 6.305 Femmine: 6.775

PIANO DI SORRENTO - POPOLAZIONE AL 31 MARZO 2016

Totale abitanti: 13.085 Maschi: 6.303 Femmine: 6.782

DIVORZIO PER PROCURA? NO!

Quesito della settimana ANUSCA del mese di aprile 2016 Domanda: Si chiede se un accordo di divorzio possa essere concluso davanti al Sindaco ex art. 12 d.l. 132/2014 se la sposa, straniera, residente all'estero (Paese extracomunitario) non intende presentarsi personalmente, pur volendo addivenire al divorzio su base consensuale. L'avvocato dello sposo sostiene che è ammessa procura speciale, in base alla sentenza del Tribunale di Milano. La sentenza è valida solo per i ricorrenti di Milano? L'Ufficiale dello Stato Civile, su richiesta scritta dello sposo, deve opporre rifiuto e lo sposo ricorrere presso il tribunale? La procura speciale che requisiti deve avere? La sposa deve rivolgersi al consolato italiano - ufficio notarile - a Hong Kong per la sua dichiarazione, che, immagino, dovrà essere tradotta e legalizzata? Risposta: (a cura di Renzo Calvigioni) Si conferma che non si ritiene ammissibile la procura speciale alla fattispecie prevista dall'art. 12 della legg