ANNOTAZIONE DI SENTENZE ITALIANE–TRASMISSIONE SOLO A CURA DEL CANCELLIERE DEL TRIBUNALE

E’ bene ricordare che in base all’art. 14 del DPR 396/2000 UNICO soggetto che puo’ trasmettere la richiesta di annotazione di sentenze italiane da annotare nei Registri dello Stato Civile è il cancelliere del giudice che li ha emessi.

Commenti

Post popolari in questo blog

MATRIMONIO - REGIME PATRIMONIALE PRIMA DEL 1975

LO STATO DI FAMIGLIA STORICO

CERTIFICATI IN ESENZIONE PER USO SURROGA MUTUO