ANNOTAZIONE DI SENTENZE ITALIANE–TRASMISSIONE SOLO A CURA DEL CANCELLIERE DEL TRIBUNALE
E’ bene ricordare che in base all’art. 14 del DPR 396/2000 UNICO soggetto che puo’ trasmettere la richiesta di annotazione di sentenze italiane da annotare nei Registri dello Stato Civile è il cancelliere del giudice che li ha emessi.
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