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DIVORZIO PER PROCURA? NO!

Quesito della settimana ANUSCA del mese di aprile 2016 Domanda: Si chiede se un accordo di divorzio possa essere concluso davanti al Sindaco ex art. 12 d.l. 132/2014 se la sposa, straniera, residente all'estero (Paese extracomunitario) non intende presentarsi personalmente, pur volendo addivenire al divorzio su base consensuale. L'avvocato dello sposo sostiene che è ammessa procura speciale, in base alla sentenza del Tribunale di Milano. La sentenza è valida solo per i ricorrenti di Milano? L'Ufficiale dello Stato Civile, su richiesta scritta dello sposo, deve opporre rifiuto e lo sposo ricorrere presso il tribunale? La procura speciale che requisiti deve avere? La sposa deve rivolgersi al consolato italiano - ufficio notarile - a Hong Kong per la sua dichiarazione, che, immagino, dovrà essere tradotta e legalizzata? Risposta: (a cura di Renzo Calvigioni) Si conferma che non si ritiene ammissibile la procura speciale alla fattispecie prevista dall'art. 12 della legg