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Visualizzazione dei post da luglio, 2016

UNIONI CIVILI – INDISCREZIONI SUL DECRETO PONTE

La richiesta L’articolo 1 regolamenta le modalità per accedere al nuovo istituto. 1. Al fine di costituire un’unione civile, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di seguito denominata legge, due persone maggiorenni dello stesso sesso fanno congiuntamente richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta . 2. Nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare: a) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza; b) l’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’articolo 1, comma 4, della legge. 3. L’ufficiale dello stato civile, verificati i presupposti di cui comma 1, redige immediatamente processo verbale della richiesta e lo sottoscrive unitamente alle parti, che invita, dandone conto nel verbale, a comparire di fronte a sé in una data , indicata dalle parti, immediatamente successiva al termine di cui all’articolo 2, comma 1, per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva del

DIVORZIO AL COMUNE – NIENTE ACCORDI PATRIMONIALI NEANCHE “UNA TANTUM”

Accolto dal TAR del Lazio il ricorso di AIAF a tutela del coniuge più debole in quanto "L’ Ufficiale dello Stato Civile è un mero certificatore dell’accordo delle parti, non può accogliere richieste di separazione, divorzio o modifica, se le parti hanno concordato il versamento di un contributo di mantenimento mensile o un assegno divorzile anche in soluzione una tantum. Roma, 08/07/2016 - 14:10 L'art. 12 del d.l. n. 132/2014 convertito dalla L.162/2014 prevede al comma 3, che l’accordo di separazione o divorzio dinanzi all’ufficiale dello stato civile “...non può contenere patti di trasferimento patrimoniale”. Con tale divieto il legislatore ha voluto tutelare i soggetti più deboli. Una successiva interpretazione fornita dal Ministero degli Interni ha invece letto in tale accordo la possibilità di versare assegni di mantenimento. Contro questa interpretazione, che chiaramente sfavoriva il coniuge piu “debole” ha fatto ricorso l'AIAF insieme all'Associazione Donna Chi

ANNOTAZIONE DI SENTENZE ITALIANE–TRASMISSIONE SOLO A CURA DEL CANCELLIERE DEL TRIBUNALE

E’ bene ricordare che in base all’art. 14 del DPR 396/2000 UNICO soggetto che puo’ trasmettere la richiesta di annotazione di sentenze italiane da annotare nei Registri dello Stato Civile è il cancelliere del giudice che li ha emessi.