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Visualizzazione dei post da ottobre, 2016

Commette reato il genitore separato che trasferisce la residenza del figlio minore

Rispetto al singolo individuo, quello di trasferire la propria residenza nel luogo preferito, è un diritto costituzionalmente garantito dall’ art. 16 Cost , ma quando quell’individuo è un genitore separato con prole di età minorenne, può diventare un vero e proprio problema. Il problema Infatti, tra genitori separati, quello del trasferimento di residenza, è un problema frequente e si comprende considerando il fatto che, molto spesso, la causa scatenante del trasferimento di residenza è proprio l’intervenuta separazione, la quale induce (o potrebbe indurre) il desiderio a fare ritorno alla propria città natia, quella città che magari si era abbandonata proprio in funzione dell’unione ora dissolta. Tuttavia, come si anticipava, se vi sono figli minori, il trasferimento di residenza ad libitum da una città all’altra da parte di uno dei due genitori, ed in modo particolare da parte di quello ‘collocatario’ (presso il quale, dunque, risiede il figlio minore), non solo è illecito, ma

Trasferimento di residenza della prole illecito se deciso da un solo genitore

Il trasferimento dei minori, deciso unilateralmente da un genitore senza il consenso dell’altro, determina la violazione delle disposizioni del regime di affidamento condiviso, e come tale consiste in un atto illegittimo. E’ quanto stabilito dal Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 17 giugno 2014 (Pres. Servetti, rel. G. Buffone). Nel caso in oggetto, il ricorrente, separato dalla moglie consensualmente, ha denunciato nell’atto introduttivo l’illegittima intenzione della moglie di trasferirsi insieme ai figli presso un luogo diverso dalla residenza abituale, in violazione della disciplina del sussistente affidamento condiviso.  Il Tribunale adìto ha evidenziato che  il luogo di residenza abituale dei minori deve essere stabilito dai genitori «di comune accordo» ( art. 316, comma I cod. civ. ), anche in presenza di un regime di affidamento monogenitoriale ( art. 337-quater, comma III, cod. civ. ). Pertanto, il trasferimento della prole stabilito unilateralmente da un genitore, senza il c