RILASCIO INFORMAZIONI TELEFONICHE – DIVIETO

DIVIETO-DI-TELEFONOIl rilascio di certificazioni anagrafiche è disciplinato dall’art. 33 del d.P.R. n. 223/1989 il quale al comma 1 dispone che “l’ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia”. La suddetta norma non prevede “rilascio di informazioni” bensì di “certificati”: l’ufficio anagrafe in altri termini non può essere considerato alla stregua di un ufficio relazioni con il pubblico, poiché il proprio ruolo istituzionale è quello di rilasciare certificazioni, così come definite dall’art. 1, comma 1, lett. f) del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Eventuali altre forme di “comunicazione” date per le vie brevi (dalle conferme verbali a quelle telefoniche) sono in realtà una prassi più o meno diffusa in alcuni comuni, di cui gli ufficiali d’anagrafe si assumono tutta la responsabilità, non essendo appunto prevista dalla normativa.

Si ricorda a tale proposito che l’art. 22 comma 4 della legge n. 241/1990 stabilisce che “non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono”. A sua volta il suddetto d.lgs. n. 196/2003 all’art. 19, comma 3 dispone che “la comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento”. Si cita infine la circolare del Ministero dell’interno MIAC (78)4(2) prot. 5249.15900.1.2/20 del 15 marzo 1978 che chiariva quanto segue: “Si è avuto notizia che presso alcuni uffici anagrafici è invalso l’uso di rilasciare notizie anagrafiche oralmente o per iscritto, dietro la compilazione di istanza contenute in appositi moduli. Si osserva in proposito che né la legge anagrafica né il suo regolamento di esecuzione consentono il rilascio di notizie anagrafiche con sistemi diversi da quello della forma certificativa. Peraltro il rilascio di notizie orali potrebbe ingenerare confusione e fraintendimenti.” Occorre infine precisare che i principi sopra esposti riguardano le richieste da parte dei privati, tra cui anche gli avvocati; per quanto riguarda invece le pubbliche amministrazioni o i privati gestori di pubblici servizi, la legittimazione della richiesta di informazioni è disciplina- ta dagli artt. 43 e 71 del d.P.R. n. 445/2000.

(FONTE: Rivista “I servizi demografici” n. 1-2 2016 pg. 66 ed. Maggioli)

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