USO SUCCESSIONE – SI PAGA IL BOLLO

testamento

CERTIFICATO DI RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA PER USO SUCCESSIONE
Risoluzione Agenzia delle entrate, Direzione regionale del Piemonte, Fiscalità generale, 8 giugno 2006, prot. n. 27085/06.
QUESITO
L'ente pubblico istante, facendo seguito ad un'istanza di interpello già presentata alla scrivente (249 del 14.6.2005), relativa al rilascio di certificati anagrafici (residenza e stato di famiglia), in esenzione dall'imposta di bollo, d.P.R. n. 642/1972, a studi notarili, legali e geometri, per uso successione da presentare all'Agenzia delle entrate, prospetta un'ulteriore richiesta.
In particolare viene chiesto quale trattamento fiscale occorre applicare al rilascio dello stato di famiglia ordinario e storico richiesti dai soggetti sopra menzionati ed utilizzati per gli stessi fini.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene, salvo il caso in cui sia prodotta autocertificazione secondo la modalità prevista dall'art. 46, del d.P.R. n. 445/2000, che i predetti certificati se rilasciati dall'Ente pubblico debbano essere soggetti ad imposta di bollo.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento al quesito prospettato, la scrivente non può che riaffermare quanto già precedentemente esplicitato con l'interpello n. 249/2005, e cioè che alla dichiarazione di successione devono essere allegati i certificati previsti al comma 1, dell'art. 30 del d. l.gs n 346/1990.
Il comma 3 dello stesso articolo, dispone che i certificati possono essere sostituiti mediante autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000.
Il contribuente, pertanto, con autocertificazione potrà attestare fatti, stati e qualità personali in conformità a quanto stabilito al citato art. 46.
Premesso, quindi, che non sussiste alcun obbligo per il contribuente di allegare alla dichiarazione di successione i certificati previsti dall’art. 30 del d.lgs. n. 346/1990, gli stessi qualora fossero rilasciati dall'ente pubblico devono essere, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 e dell’art. 4 della Tariffa, parte prima, allegata, al d.P.R. n. 642/1972, assoggettati fin dall’origine all’imposta di bollo.

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