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Visualizzazione dei post da aprile, 2017

MATRIMONIO CITTADINI STRANIERI–NULLA OSTA CONSOLARE

"Nulla Osta al matrimonio" di cui all'articolo 116 del Codice Civile italiano, che può essere rilasciato: Dall'Autorità dell'Ambasciata o del Consolato dello Stato di appartenenza in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle Convenzioni che ne prevedono l'esenzione. Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia-Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia. Dall'Autorità competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato estero lo permetta (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italia

MATRIMONIO CITTADINI INGLESI IN ITALIA

  Il cittadino BRITANNICO ha la facoltà di scegliere: fare le pubblicazioni nel Regno Unito secondo la procedura prevista dalla circolare ministeriale 6/2013 (allegata) e ottenere un "Certificato di non impedimento", rilasciato dall'autorita' locale del paese di provenienza, e una "Dichiarazione giurata bilingue" resa dall'/gli interessato/i presso un avvocato o un notaio britannici. Tale certificato di non impedimento, apostillato e debitamente tradotto, sara' presentato, unitamente alla dichiarazione giurata bilingue, anch'essa legalizzata, al competente ufficio di stato civile ai fini della celebrazione del matrimonio rivolgersi al Consolato del Regno Unito in Italia per ottenere il nulla osta consolare