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PERMESSO DI SOGGIORNO PERMANENTE – REQUISITI

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A seguito della emissione della sentenza 21 dicembre 2011 Procc. C-424/10 e C-425/10 della Corte di Giustizia gli ufficiali d’anagrafe hanno dovuto rivedere la procedura e le modalità di accertamenti dei requisiti ai fini del rilascio dell’attestato di soggiorno permanente. Per quanto riguarda in particolare i controlli da eseguire nella fase istruttoria, si riassumono di seguito i principi generali. Il riconoscimento del diritto di soggiorno permanente si fonda sul possesso di due requisiti: 1) la LEGALITÀ del soggiorno 2) la CONTINUITÀ del soggiorno per un periodo di cinque anni. Va precisato innanzi tutto che tale periodo non deve necessariamente corrispondere agli ultimi cinque anni ma può riferirsi anche ad un periodo passato. Per quanto concerne il punto 1), legalità del soggiorno deve essere intesa come titolarità per cinque anni dei requisiti indicati all’art. 7, n. 1, della direttiva n. 38/2004 che corrispondono ai requisiti indicati all’art. 7 punto 1 del d.lgs. n. 30/20