AUTENTICA DI COPIA DI DOCUMENTO INFORMATICO (SCRITTURE CONTABILI)

L’articolo 8 della legge n. 383/2001 ha modificato l’art. 2215 del codice civile intitolato “Modalità di tenuta delle scritture contabili” ed ha soppresso l’obbligo di vidimazione del Libro Giornale, del Libro Inventari e dei registri obbligatori ai fini delle Imposte Dirette e dell’imposta sul Valore Aggiunto. Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2004 ha poi disciplinato la tenuta e la conservazione del- le scritture contabili in formato elettronico. In applicazione di tali disposizioni le scritture contabili formate e conservate in formato elettronico, secondo le modalità previste dal sopra citato decreto, sono costituite da file (documenti informatici), muniti di sottoscrizione elettronica e di marcatura temporale, apposte entrambe da parte del cosiddetto responsabile della conservazione. La contabilità aziendale viene oggi tenuta nella maggior parte dei casi con speciali programmi gestionali, spesso personalizzati ed è solo al momento della stampa che i libri contabili vengono prodotti in formati c.d. interoperabili (es. txt o pdf). Prima di tale operazione il contenuto del libro contabile può essere visualizzato e controllato solo se si dispone di quel particolare software gestionale. La trasposizione di un documento informatico in documento cartaceo (o analogico), e dunque la estrazione di copia autentica, è disciplinata dall’art. 23 del Codice dell’amministrazione digitale. Anche in questo caso però, come nella tradizionale autenticazione di copia cartacea da documento cartaceo, deve essere esibito l’originale. Il documento informatico originale a sua volta ai sensi dell’art. 20 del CAD per avere valore giuridico deve essere munito di sottoscrizione elettronica e di marcatura temporale. Il pubblico ufficiale per poter attestare la conformità della copia cartacea (analogica) al documento informatico originale necessiterebbe quindi di appositi programmi in grado di verificare appunto la sottoscrizione elettronica e la marca temporale. Può darsi che alcuni notai siano in grado di farlo, si prende atto, ma per quanto riguarda la competenza del pubblico ufficiale incaricato dal Sindaco, attualmente il Ministero dell’interno non ha fornito le indispensabili istruzioni per procedere alla verifica dell’autenticità del documento informatico in tutti i suoi elementi costitutivi. Ricordiamo infatti che sensi dell’art. 18, comma 2 del d.P.R. n. 445/2000, l’autentica della copia consiste nell’attestazione di conformità con l’originale, non essendo l’utente in grado di “presentare” allo sportello l’originale informatico e non essendo soprattutto in grado il pubblico ufficiale di verificare l’autenticità di tale documento, non è possibile procedere all’autentica. In caso contrario si configurerebbe in capo al pubblico ufficiale autenticante il reato di falso ideologico. Tutto ciò premesso appare evidente che eventualmente in alternativa risulta possibile procedere all’autentica di una “fattura” o di un registro IVA solo se su di essi viene apposta la firma del legale rappresentante della ditta stessa. Tale sottoscrizione infatti conferirebbe al documento il requisito della originalità, della non riproducibilità; in altri termini risulterebbe un “documento firmato in originale” alla stregua di altri documenti di cui i privati chiedono la copia autentica.

(fonte: rivista “I servizi demografici” n. 11 – 2015 pg. 68 – ed. Maggioli)

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