LO STATO DI FAMIGLIA STORICO
Per la richiesta del certificato di stato di famiglia originario o storico si ritiene di poter evidenziare quanto segue. · l’art. 33 del d.p.r. 223/89 “regolamento anagrafico” stabilisce che l’ufficiale d’anagrafe rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, il certificato di residenza e di stato di famiglia; · l’art. 35, comma 3, stabilisce che “il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta all’anagrafe all’atto del rilascio del certificato”; · ancora l’art. 35, comma 4, dispone “previa motivata richiesta, l’ufficiale d’anagrafe rilascia i certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse”. Ciò premesso si deve concludere che, data la tassatività delle norme citate: 1. lo stato di famiglia originario deve essere rilasciato con riferimento alla data in cui sia stato istituito, per la prima volta il foglio (la scheda) di famiglia. 2. lo stato di famiglia storico (certificazione storica = certificazio...
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