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TRASCRIZIONE ATTO DI NASCITA - GENITORI ITALIANI ISCRITTI AIRE -BAMBINO ANCORA NON ISCRITTO AIRE

  In riferimento alla richiesta di trascrizione di atti di nascita relativi a persone figli di italiani ma nati e residenti all’estero la competenza è del Consolato italiano più vicino al luogo di nascita che poi lo dovrà trasmettere, unitamente al Cons01, al Comune di iscrizione aIRE dei genitori. L’art. 17 del DPR 396/2000 prescrive che: “ L'autorita' diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli e' nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui

ACCESSO AGLI ATTI IN MATERIA ANAGRAFICA - LA VISURA ANAGRAFICA

Il comma 5, aggiunto all’art. 35 del d.P.R. n. 223/1989, introduce una delle novità più rilevanti fra le modifiche introdotte dal d.P.R. n. 126 del 2015: la “visura”; istituto nuovissimo e, prima della riforma, sconosciuto all’ordinamento anagrafico. La norma introduce la “visura anagrafica” anche per i privati, pur con limitazioni precise e vincolanti. Prima della riforma, la visura era consentita esclusivamente alle forze dell’ordine (art. 37 d.P.R. n. 223/1989) e alle pubbliche amministrazioni, per esclusivo uso di pubblica utilità (art. 34 d.P.R. n. 223/1989). Occorre, tuttavia, precisare che la visura consentita ai privati è limitata ai soli dati anagrafici relativi al richiedente stesso, che li può ottenere solo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela. Resta totalmente preclusa ai privati la possibilità di ottenere dati anagrafici relativi a terzi, in modalità diversa dal “certificato”. Il diritto di ottenere visure non riguarda dati personali relativi

Regolamento europeo n. 1191/2016 - Modulistica plurilingue

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  Istruzioni per l’uso dei modelli plurilingue del Regolamento (UE) n.1191/2016: “che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012”   Questo regolamento entra in vigore nei paesi aderenti alla UE il 16 febbraio 2019 e non interviene su alcuna altra convenzione internazionale sui modelli plurilingue (Vienna, Parigi, L’Aja, Berlino ecc.) e sulla legalizzazione o apostille. Dispone solo che, quando uno stato membro deve rilasciare uno di questi certificati, non serve né legalizzazione né traduzione, se viene allegato ad uno dei moduli previsti nel regolamento stesso: nascita; esistenza in vita; decesso; nome; matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile; divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio; unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di un

TRASCRIZIONE ATTO DI MATRIMONIO IN PARTE 2 SERIE A - MAPPA MENTALE ADEMPIMENTI

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ISCRIZIONE ATTO DI MATRIMONIO IN PARTE I SERIE A - MAPPA MENTALE ADEMPIMENTI

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