Nascita nel matrimonio da genitori stranieri in anagrafe non coniugati

Nella dichiarazione di nascita, l’ufficiale dello stato civile trascrive quanto viene di- chiarato dalle parti, senza procedere ad accertamenti di sorta: infatti, l’ordinamento privilegia la formazione dell’atto di nascita che dovrà avvenire in base a quanto affermato e sottoscritto dalle parti. Se l’interessato dichiara di essere coniugato con la madre del neonato e che, pertanto, trattasi di filiazione all’interno del matrimonio, l’ufficiale dello stato civile dovrà procedere alla formazione dell’atto di nascita con filiazione nel matrimonio secondo dichiarazione del padre del neonato e marito della madre, senza che sia necessaria la presenza della donna. Questo vale anche nel caso la situazione anagrafica, così come registrata, non riporti lo stato coniugale dell’uomo e della donna: tuttavia, dopo la formazione dell’atto di nascita, l’ufficiale di stato civile dovrà tendere a risolvere la discordanza tra anagrafe e stato civile, invitando l’interessato a produrre documentazione, legalizzata e tradotta, attestante la situazione di coniugio con la madre del bambino, entro un termine stabilito. Qualora, decorso il termine per la regolarizzazione della documentazione, l’interessato non avesse ottemperato, l’ufficiale dello stato civile dovrà fare segnalazione all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale in atto pubblico, oltre a chiedere la rettificazione dell’atto di nascita del minore, da filiazione nel matrimonio a filiazione fuori dal matrimonio.

(Fonte: rivista “I servizi demografici” n. 10/2015 pg. 61 ed. Maggioli)

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