ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINA DELL’UNIONE EUROPEA PER DISPONIBILITÀ ECONOMICA ALL’ESTERO

La Commissione Europea nella pubblicazione del 2 luglio 2009 “Guida ad una migliore trasposizione e applicazione della direttiva 2004/38/ CE” ha fornito chiarimenti in merito all’iscrizione anagrafica del cittadino UE titolare di risorse economiche sufficienti le quali sono state recepite dal Ministero dell’Interno con circolare D.C.S.D. n. 18 del 21 luglio 2009. Da tali documenti si ricavano le seguenti istruzioni: - il primo passo per stabilire se un cittadino dell’Unione (e i familiari che dallo stesso derivano il proprio diritto di soggiorno) dispone di risorse sufficienti potrebbe consistere nel verificare se soddisfa i criteri nazionali per la concessione del sussidio sociale minimo; - ove l’interessato non raggiunga l’importo minimo delle risorse, come previsto dall’art. 9, comma 3, lett. b) e c) del d.l- gs. n. 30/2007, occorre effettuare una valutazione complessiva della situazione in cui egli versa, al fine di stabilire se un eventuale rifiuto dell’istanza d’iscrizione sia proporzionato rispetto all’obiettivo della direttiva;
- l’articolo 8, paragrafo 4 vieta agli Stati membri di stabilire un importo fisso, direttamente o indirettamente equiparato alle “risorse sufficienti”, al di sotto del quale il diritto di soggiorno può essere automaticamente rifiutato. Le autorità degli Stati membri devono tener conto della situazione personale di ogni cittadino interessato;
- le autorità nazionali possono, se del caso, verificare l’esistenza, la legittimità, l’entità e la disponibilità delle risorse;
- le risorse non devono necessariamente essere periodiche e possono essere in forma di capitale accumulato;
- la prova della disponibilità di risorse sufficienti non può essere soggetta a limitazioni;
- la nozione di “risorse sufficienti” può essere riferita sia a risorse periodiche che a risorse sotto forma di capitale accumulato. Inoltre, tali risorse non devono necessariamente essere personali, ma possono anche essere elargite da terzi;
- è consentita la verifica dell’esistenza, della legittimità, dell’entità e della disponibilità delle risorse, nei casi in cui si ritenga opportuno. Alla luce dei suddetti principi quindi non vi sono prescrizioni ostative alla dichiarazione di disponibilità di risorse detenute all’estero; unico requisito è legato al fatto che il cittadino dichiari la modalità e l’ente attraverso il quale eseguire eventuali controlli in merito alla veridicità della dichiarazione resa.

(Fonte: Rivista “I servizi demografici” n. 9/2015 pg. 66 – ed. Maggioli)

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