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Visualizzazione dei post da agosto, 2016

ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINA DELL’UNIONE EUROPEA PER DISPONIBILITÀ ECONOMICA ALL’ESTERO

La Commissione Europea nella pubblicazione del 2 luglio 2009 “Guida ad una migliore trasposizione e applicazione della direttiva 2004/38/ CE” ha fornito chiarimenti in merito all’iscrizione anagrafica del cittadino UE titolare di risorse economiche sufficienti le quali sono state recepite dal Ministero dell’Interno con circolare D.C.S.D. n. 18 del 21 luglio 2009 . Da tali documenti si ricavano le seguenti istruzioni: - il primo passo per stabilire se un cittadino dell’Unione (e i familiari che dallo stesso derivano il proprio diritto di soggiorno) dispone di risorse sufficienti potrebbe consistere nel verificare se soddisfa i criteri nazionali per la concessione del sussidio sociale minimo; - ove l’interessato non raggiunga l’importo minimo delle risorse, come previsto dall’art. 9, comma 3, lett. b) e c) del d.l- gs. n. 30/2007, occorre effettuare una valutazione complessiva della situazione in cui egli versa, al fine di stabilire se un eventuale rifiuto dell’istanza d’iscrizione sia p

Nascita nel matrimonio da genitori stranieri in anagrafe non coniugati

Nella dichiarazione di nascita, l’ufficiale dello stato civile trascrive quanto viene di- chiarato dalle parti, senza procedere ad accertamenti di sorta: infatti, l’ordinamento privilegia la formazione dell’atto di nascita che dovrà avvenire in base a quanto affermato e sottoscritto dalle parti. Se l’interessato dichiara di essere coniugato con la madre del neonato e che, pertanto, trattasi di filiazione all’interno del matrimonio, l’ufficiale dello stato civile dovrà procedere alla formazione dell’atto di nascita con filiazione nel matrimonio secondo dichiarazione del padre del neonato e marito della madre, senza che sia necessaria la presenza della donna. Questo vale anche nel caso la situazione anagrafica, così come registrata, non riporti lo stato coniugale dell’uomo e della donna: tuttavia, dopo la formazione dell’atto di nascita, l’ufficiale di stato civile dovrà tendere a risolvere la discordanza tra anagrafe e stato civile, invitando l’interessato a produrre documentazione, leg

Cittadino europeo “mobile” grazie alla circolazione dei documenti pubblici

Dal 2019 vita quotidiana semplificata per i cittadini interessati da questioni transfrontaliere. E’ stato pubblicato, infatti, sulla Gazzetta Ufficiale Ue L 200 del 26 luglio il regolamento che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 ( regolamento ) che, in via generale, salvo alcune norme, sarà applicabile dal 16 febbraio 2019. Grazie alle nuove disposizioni, con l’utilizzo di moduli standard multilingue, sarà assicurata un’effettiva circolazione di documenti come il certificato di nascita, l’atto di matrimonio, il certificato di morte, senza necessità di legalizzazione. Un netto miglioramento “dell’iter burocratico del cittadino europeo mobile”. In ogni caso, il regolamento riguarda unicamente l’autenticità dei documenti pubblici, con la conseguenza che gli Stati membri “continueranno ad applicare le norme nazionali sul riconoscimento d

AUTENTICA DI COPIA DI DOCUMENTO INFORMATICO (SCRITTURE CONTABILI)

L’articolo 8 della legge n. 383/2001 ha modificato l’art. 2215 del codice civile intitolato “Modalità di tenuta delle scritture contabili” ed ha soppresso l’obbligo di vidimazione del Libro Giornale, del Libro Inventari e dei registri obbligatori ai fini delle Imposte Dirette e dell’imposta sul Valore Aggiunto. Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2004 ha poi disciplinato la tenuta e la conservazione del- le scritture contabili in formato elettronico. In applicazione di tali disposizioni le scritture contabili formate e conservate in formato elettronico, secondo le modalità previste dal sopra citato decreto, sono costituite da file (documenti informatici), muniti di sottoscrizione elettronica e di marcatura temporale, apposte entrambe da parte del cosiddetto responsabile della conservazione. La contabilità aziendale viene oggi tenuta nella maggior parte dei casi con speciali programmi gestionali, spesso personalizzati ed è solo al momento della stampa c

MATRIMONIO CONCORDATARIO NULLO DOPO 3 ANNI DI CONVIVENZA?

La convivenza come coniugi, quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per vizio genetico del matrimonio-atto (Cass., sez un., 17 luglio 2014, n. 16379).

RILASCIO INFORMAZIONI TELEFONICHE – DIVIETO

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Il rilascio di certificazioni anagrafiche è disciplinato dall’art. 33 del d.P.R. n. 223/1989 il quale al comma 1 dispone che “l’ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia”. La suddetta norma non prevede “rilascio di informazioni” bensì di “certificati”: l’ufficio anagrafe in altri termini non può essere considerato alla stregua di un ufficio relazioni con il pubblico, poiché il proprio ruolo istituzionale è quello di rilasciare certificazioni, così come definite dall’art. 1, comma 1, lett. f) del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Eventuali altre forme di “comunicazione” date per le vie brevi (dalle conferme verbali a quelle telefoniche) sono in realtà una prassi più o meno diffusa in alcuni comuni, di cui gli ufficiali d’anagrafe si assumono tutta la responsabilità, non essendo appunto prevista dalla normativa. Si ricorda a

COPIE CONFORMI ATTI NOTARILI

Si riporta le indicazioni del Ministero della Giustizia relative alle copie conformi di atti notarili da cui emerge che l’unico soggetto abilitato a rilasciarle è il Notaio. ( ecco il link ) Le copie degli atti notarili sono rilasciate dal notaio presso il quale l’atto è stato stipulato. Quando però il notaio ha cessato l'attività, oppure si è trasferito in altro distretto notarile, le copie possono essere rilasciate solo dall'archivio notarile del distretto ove il notaio operava all'epoca della stipula. Per conoscere presso quale archivio notarile è stato depositato l’atto si può consultare ARCHINOTA. La copia di un atto depositato presso un archivio notarile può essere richiesta:     recandosi presso la sede dell'archivio;     per posta ordinaria;     a mezzo fax;     in via telematica. Se il richiedente vuole richiedere la copia autentica per corrispondenza, a mezzo fax o in via telematica, deve preliminarmente contattare l'Archivio per conoscere il costo dell

CAMBIO DI NOME E/O COGNOME

La procedura per modificare il proprio nome o cognome: Il cambiamento o l'aggiunta di nome o cognome deve essere richiesta con domanda motivata alla Prefettura nella cui giurisdizione il richiedente ha la propria residenza unitamente alla copia integrale dell'atto di nascita. Il Prefetto provvede a emettere un decreto provvisorio con il quale l'interessato deve fare le pubblicazioni nel Comune di nascita e nel comune di residenza per 30 giorni. Una volta eseguite le pubblicazioni il Ministro dell'Interno tramite il Prefetto emette un decreto che deve essere trascritto nell'ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza. DETTAGLIO: Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto. Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni. L

ISCRIZIONE IN ANAGRAFE DI CITTADINO COMUNITARIO

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Dall'11 aprile 2007 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.30 del 6 febbraio 2007 che prevede nuove modalità di soggiorno per tutti i cittadini e familiari dei 28 paesi membri dell'Unione Europea. Per familiari si intendono: coniuge; discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. Le disposizioni del Decreto Legislativo 30/2007 si applicano anche nei confronti dei cittadini e familiari di Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e San Marino. SOGGIORNO IN ITALIA FINO A TRE MESI Il cittadino dell'Unione Europea e i suoi familiari (anche di cittadinanza non dell'Unione) hanno diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza. I familiari con cittadinanza NON dell'U

ATTI DI MORTE - IN CHE PARTE VANNO INSERITI? MAPPA MENTALE

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ATTI DI NASCITA - IN CHE PARTE VANNO INSERITI? MAPPA MENTALE

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