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Visualizzazione dei post da febbraio, 2015

IL C.D. "LUTTO VEDOVILE"

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Il divieto temporaneo di nuove nozze (o lutto vedovile ) è un impedimento che colpisce solo la donna che non può passare a nuove nozze se non siano passati trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. (art. 89 c.c.) Lo scopo è quello di evitare il conflitto tra diverse presunzioni di paternità. Il divieto viene meno quando la gravidanza è terminata. Il divieto non opera se il matrimonio è stato dichiarato nullo per impotenza del marito o quando il divorzio è stato pronunciato in seguito a separazione protratta per oltre tre anni o per inconsumazione. Inoltre, l'impedimento è dispensabile quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In questi casi l'interessata puo' presentare ricorso

AUTENTICA DI FIRMA

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Le autentiche di firma servono a comprovare che la sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione è stata apposta dal dichiarante in presenza del pubblico ufficiale incaricato all'autentica. La firma può essere autenticata in qualsiasi Comune, non necessariamente in quello di residenza. L'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro dipendente incaricato dal Sindaco; Presso l'Ufficio Autentica può essere autenticata la firma su dichiarazioni di stati o fatti di cui la persona è a conoscenza se richieste da privati. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è una dichiarazione che l'interessato rilascia, sotto la propria responsabilità, concernente stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza di quest'ultimo. È necessaria la presenza del dichiarante in persona, munito di un valido documento d'identità. Hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono e

LA "DECERTIFICAZIONE"

Dal 1 gennaio 2012 i certificati hanno validità solo nei rapporti tra i privati e le amministrazioni non possono più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni. La  Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione del 22 dicembre 2011, " Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ", spiega le principali novità alle quali le amministrazioni pubbliche si devono ora attenere. Il 1 gennaio 2012, infatti, sono entrate in vigore le modifiche introdotte dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183  recante "Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di Stabilità 2012)", alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa&

LA CARTA DI IDENTITA'

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La carta d'identità è rilasciata ai cittadini residenti o temporaneamente dimoranti nel comune. Ha validità di dieci anni per i cittadini maggiorenni mentre per i minori la durata di validità è differenziata a seconda dell’età.  La sua validità si estende, rispetto alla scadenza prevista per il documento, fino al giorno e mese di nascita del titolare.  La carta equivale al passaporto ai fini dell`espatrio negli Stati membri dell`Unione Europea e in quelli con i quali vigono particolari accordi internazionali. Al riguardo, per maggiori e più dettagliate informazioni, è possibile consultare il  sito  che il Ministero degli Affari Esteri ha curato in collaborazione con l`A.C.I. Il costo per il rilascio è di Euro 5,40 € per il rinnovo e 10,55 € in caso di furto, deterioramento o smarrimento. AVVISI IMPORTANTI: A seguito di segnalazioni pervenute a

LO STATO DI FAMIGLIA STORICO

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      Per la richiesta del certificato di stato di famiglia originario o storico si ritiene di poter evidenziare quanto segue. · l’art. 33 del d.p.r. 223/89 “regolamento anagrafico” stabilisce che l’ufficiale d’anagrafe rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, il certificato di residenza e di stato di famiglia; · l’art. 35, comma 3, stabilisce che “il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta all’anagrafe all’atto del rilascio del certificato”; · ancora l’art. 35, comma 4, dispone “previa motivata richiesta, l’ufficiale d’anagrafe rilascia i certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse”. Ciò premesso si deve concludere che, data la tassatività delle norme citate: 1. lo stato di famiglia originario deve essere rilasciato con riferimento alla data in cui sia stato istituito, per la prima volta il foglio (la scheda) di famiglia. 2. lo stato di famiglia storico (certificazione storica = certificazione anagrafica

UN AIUTO NEL LABIRINTO DELLA BUROCRAZIA

Questo spazio web nasce nell'intento di creare un punto di unione tra il cittadino e la macchina burocratica, non sempre facile da capire. Troverete informazioni utili sulle certificazioni, modelli utili a risolvere i casi che più frequentemente si registrano ai nostri sportelli, nonchè spigolature e curiosità.