MORTE - IRREPERIBILITA’ DEL CADAVERE

Nel caso in cui qualcuno denunci la morte di una persona ma non si rinvenga il cadavere o lo stesso sia irriconoscibile occorre applicare l’art. 78 del DPR 396/2000:

1. Nel caso di morte di una o piu' persone senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il procuratore della Repubblica redige processo verbale dell'accaduto.
2. L'atto di morte viene formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale.
3. La relativa azione e' promossa dal procuratore della Repubblica.

Quindi i compiti dell'U.S.C. si limitano alla formazione dell'atto, in parte II^ B, o alla trascrizione in parte II^ C.
L'irriconoscibilità del cadavere va intesa non solo nel senso che lo stesso sia decomposto, ma anche che sia privo di documenti di identificazione (esempio: clandestini)

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