MATRIMONIO - REGIME PATRIMONIALE PRIMA DEL 1975

Prima del 1975 si prevedeva quale regime patrimoniale legale quello della separazione dei beni, vale a dire che ciascun coniuge rimaneva titolare esclusivo dei beni acquistati durante il matrimonio, senza poter vantare alcun diritto sui beni dell’altro coniuge.Tra le convenzioni matrimoniali l’unica applicata era quella diretta a costituire la dote (l’attribuzione al marito, da parte della moglie o di altri per lei, di beni destinati ad aiutarlo nell’adempimento del dovere di mantenere la famiglia).I rapporti patrimoniali erano disciplinati in questo modo: il marito aveva il dovere di mantenere la moglie senza che avessero rilievo le condizioni economiche di quest’ultima.La moglie doveva contribuire al mantenimento del marito solo se quest’ultimo si fosse trovato in condizioni di bisogno.
Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 si è introdotto l’obbligo per entrambi i coniugi di contribuire alle esigenze della famiglia con la conseguente applicazione di un nuovo regime legale di tali rapporti, la comunione dei beni, diretto a determinare la condivisione, da parte dei coniugi, degli incrementi di ricchezza conseguiti dalla coppia anche grazie all’attività separata di ciascuno di essi durante il matrimonio.
La riforma si proponeva come scopo l’attuazione del principio di solidarietà economica tra i coniugi considerando anche il fatto che all’epoca il marito era il solo a svolgere un’attività lavorativa e la donna si dedicava prevalentemente alla cura della casa e ai figli.
Anche il regime oggi in vigore prevede la possibilità per i coniugi di optare per la separazione dei beni, ma in mancanza di un simile accordo o di altra convenzione matrimoniale, si applica la comunione legale.
La nuova disciplina della comunione legale dei coniugi ha trovato applicazione automatica soltanto per le coppie sposatesi dopo l’entrata in vigore della legge (20 settembre 1975).
Per le coppie già sposate in quella data è stato previsto un periodo di pendenza di due anni  (poi prorogato fino al 1978) durante il quale:
  1. se uno qualsiasi dei coniugi, con atto ricevuto da notaio o dall’ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio, ha dichiarato di non volere il regime di comunione legale, la coppia rimane assoggettata, come prima, al regime di separazione legale;
  2. se nessuno dei due ha formato un simile atto, la coppia è automaticamente assoggettata al regime della comunione legale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge del 1975;
  3. i coniugi potevano anche convenire che i beni da loro acquistati individualmente prima dell’entrata in vigore della riforma fossero assoggettati al regime della comunione.
Per le coppie sposatesi dopo l’entrata in vigore della riforma la scelta del regime di separazione dei beni non può essere fatta tramite una dichiarazione, ma deve essere convenuta con un accordo stipulato con la forma dell’atto pubblico o risultare dall’atto di matrimonio.

(Fonte: http://www.dirittierisposte.it)
 

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