LA "DECERTIFICAZIONE"
Dal 1 gennaio 2012 i certificati hanno validità solo nei
rapporti tra i privati e le amministrazioni non possono più
chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di
altre pubbliche amministrazioni.
La Direttiva del Ministro per la Pubblica
amministrazione e la Semplificazione del 22 dicembre 2011,
"Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive", spiega le principali novità alle quali le
amministrazioni pubbliche si devono ora attenere.
Il 1 gennaio 2012, infatti, sono entrate in vigore le modifiche
introdotte dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello stato (legge di Stabilità 2012)", alla
disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive
contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui
al DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
Le nuove norme hanno come obiettivo la completa
"de-certificazione" del rapporto tra Pubblica amministrazione e
cittadini e operano nel solco tracciato dal citato Testo unico,
dove era già previsto che nessuna amministrazione potesse
richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in
possesso della PA.
La completa attuazione di queste disposizioni richiede un
profondo cambiamento nei comportamenti quotidiani delle
amministrazioni, pertanto il Dipartimento della Funzione Pubblica
provvederà, anche attraverso l'Ispettorato, a monitorarne la
effettiva applicazione.
Ecco le principali novità:
1) le certificazioni rilasciate dalle Pa in ordine a
stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo
nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della Pubblica
Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali
certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive
di certificazione o dell'atto di notorietà. Dal 1° gennaio 2012 le
amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più
accettarli né richiederli: la richiesta e l'accettazione dei
certificati costituiscono violazione dei doveri d'ufficio;
2) i certificati devono riportare, a pena di nullità, la
frase: " il presente certificato non può essere prodotto agli
organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi".
Le amministrazioni devono adottare le misure organizzative necessarie per evitare che siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura; il rilascio di certificati che siano privi della dicitura citata costituisce violazione dei doveri d'ufficio;
Le amministrazioni devono adottare le misure organizzative necessarie per evitare che siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura; il rilascio di certificati che siano privi della dicitura citata costituisce violazione dei doveri d'ufficio;
3) le amministrazioni sono tenute a individuare un
ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire,
garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto
agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti;
tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire
"idonei controlli, anche a campione" delle dichiarazioni
sostitutive, a norma dell'articolo 71 del Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa;
4) le amministrazioni devono individuare e rendere note,
attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le
misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e
tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione
dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro
esecuzione;
5) la mancata risposta alle richieste di controllo entro
trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio
e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della
misurazione e della valutazione della performance individuale dei
responsabili dell'omissione;
6) le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza
oneri le informazioni necessarie per effettuare i
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l'acquisizione
d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza
della loro fonte di provenienza.
Per lo scambio dei dati per via telematica le amministrazioni
devono operare secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 2
del vigente Codice dell'amministrazione sulla base delle linee
guida redatte da DigitPA, (consultabili sul sito istituzionale
dell'Agenzia per l'Italia digitale),
attraverso apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le
amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di
accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti,
senza oneri a loro carico.
Nelle more della predisposizione e della sottoscrizione di tali convenzioni, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica dovranno comunque rispondere alle richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 43 del Testo unico sulla documentazione amministrativa.
Nelle more della predisposizione e della sottoscrizione di tali convenzioni, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica dovranno comunque rispondere alle richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 43 del Testo unico sulla documentazione amministrativa.
Per quanto non espressamente richiamato dalla direttiva
continuano, naturalmente, ad applicarsi le vigenti disposizioni che
regolano la materia: in particolare quelle del DPR 28 dicembre
2000, n.445, come da ultimo modificate dall'articolo 15 della legge
12 novembre 2011, n. 183 (legge di Stabilità 2012) e quelle del
Codice dell'amministrazione digitale.
Commenti
Posta un commento