AUTENTICA DI FIRMA
Le autentiche di firma servono a comprovare che la sottoscrizione di
qualsiasi istanza o dichiarazione è stata apposta dal dichiarante in
presenza del pubblico ufficiale incaricato all'autentica.
La firma può essere autenticata in qualsiasi Comune, non necessariamente in quello di residenza.
L'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro dipendente incaricato dal Sindaco;
Presso l'Ufficio Autentica può essere autenticata la firma su dichiarazioni di stati o fatti di cui la persona è a conoscenza se richieste da privati.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è una dichiarazione che l'interessato rilascia, sotto la propria responsabilità, concernente stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza di quest'ultimo.
È necessaria la presenza del dichiarante in persona, munito di un valido documento d'identità. Hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono e vanno rilasciate sull'apposita modulistica in distribuzione presso gli uffici anagrafici.
Le dichiarazioni non sono ammesse per sostituire certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti.
I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive limitatamente a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Le stesse dichiarazioni rivolte a Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblico servizio non richiedono più l'autentica di firma; in questo caso è possibile apporre la propria firma direttamente dinanzi all'impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure inviarla via posta o fax con allegata la fotocopia di documento di identità valido.
E' inoltre possibile autenticare la firma anche su deleghe per la riscossione della pensione o dei ratei di pensione maturati e non riscossi anche se rivolte a Pubblica Amministrazione.
Il cittadino che per gravi motivi (invalidità) è impossibilitato a presentarsi personalmente allo sportello può richiedere che un ufficiale del Comune si rechi presso la sua abitazione ad autenticare la firma.
Limiti di competenza all'autentica: La competenza di autentica dell'incaricato del servizio anagrafico è limitata al campo amministrativo ed alle fattispecie previste dal D.P.R. 445/2000.
NON possono essere autenticate: Sottoscrizioni di natura privatistica quali: procure, autorizzazioni/consensi o, dichiarazioni di qualunque natura e tenore contenenti impegni/disposizioni per il futuro, per le quali si dovrà quindi ricorrere al notaio in quanto titolare di capacità di autentica ampia e generalizzata, mentre quella degli altri pubblici ufficiali ha carattere eccezionale ed è riferita alla relativa sfera di competenza.
Riferimenti normativi: articoli 21, 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/08/31/093A4786/sg
La firma può essere autenticata in qualsiasi Comune, non necessariamente in quello di residenza.
L'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro dipendente incaricato dal Sindaco;
Presso l'Ufficio Autentica può essere autenticata la firma su dichiarazioni di stati o fatti di cui la persona è a conoscenza se richieste da privati.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è una dichiarazione che l'interessato rilascia, sotto la propria responsabilità, concernente stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza di quest'ultimo.
È necessaria la presenza del dichiarante in persona, munito di un valido documento d'identità. Hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono e vanno rilasciate sull'apposita modulistica in distribuzione presso gli uffici anagrafici.
Le dichiarazioni non sono ammesse per sostituire certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti.
I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive limitatamente a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Le stesse dichiarazioni rivolte a Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblico servizio non richiedono più l'autentica di firma; in questo caso è possibile apporre la propria firma direttamente dinanzi all'impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure inviarla via posta o fax con allegata la fotocopia di documento di identità valido.
E' inoltre possibile autenticare la firma anche su deleghe per la riscossione della pensione o dei ratei di pensione maturati e non riscossi anche se rivolte a Pubblica Amministrazione.
Il cittadino che per gravi motivi (invalidità) è impossibilitato a presentarsi personalmente allo sportello può richiedere che un ufficiale del Comune si rechi presso la sua abitazione ad autenticare la firma.
Limiti di competenza all'autentica: La competenza di autentica dell'incaricato del servizio anagrafico è limitata al campo amministrativo ed alle fattispecie previste dal D.P.R. 445/2000.
NON possono essere autenticate: Sottoscrizioni di natura privatistica quali: procure, autorizzazioni/consensi o, dichiarazioni di qualunque natura e tenore contenenti impegni/disposizioni per il futuro, per le quali si dovrà quindi ricorrere al notaio in quanto titolare di capacità di autentica ampia e generalizzata, mentre quella degli altri pubblici ufficiali ha carattere eccezionale ed è riferita alla relativa sfera di competenza.
Riferimenti normativi: articoli 21, 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/08/31/093A4786/sg
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