IL C.D. "LUTTO VEDOVILE"


Il divieto temporaneo di nuove nozze (o lutto vedovile) è un impedimento che colpisce solo la donna che non può passare a nuove nozze se non siano passati trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. (art. 89 c.c.)
Lo scopo è quello di evitare il conflitto tra diverse presunzioni di paternità.
Il divieto viene meno quando la gravidanza è terminata.
Il divieto non opera se il matrimonio è stato dichiarato nullo per impotenza del marito o quando il divorzio è stato pronunciato in seguito a separazione protratta per oltre tre anni o per inconsumazione.
Inoltre, l'impedimento è dispensabile quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In questi casi l'interessata puo' presentare ricorso al Tribunale che, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero, puo' autorizzare il matrimonio.
Se, nonostante il divieto, la donna contrae ugualmente matrimonio, questo è valido, però sia la donna che l'ufficiale di stato civile sono tenuti a pagare una sanzione.
Il divieto opera anche in caso di matrimonio celebrato in Italia da una coppia di sposi di cittadinanza estera (vedi art. 116 c.c.)
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Art. 89 c.c. - Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b ed f, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie, nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84 e del comma quinto dell'art. 87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata

Articolo 116 c.c. - Matrimonio dello straniero nello Stato
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. (1) (2)
Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89 .
Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

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