IL C.D. "LUTTO VEDOVILE"
Il divieto temporaneo di nuove nozze (o lutto vedovile ) è un impedimento che colpisce solo la donna che non può passare a nuove nozze se non siano passati trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. (art. 89 c.c.) Lo scopo è quello di evitare il conflitto tra diverse presunzioni di paternità. Il divieto viene meno quando la gravidanza è terminata. Il divieto non opera se il matrimonio è stato dichiarato nullo per impotenza del marito o quando il divorzio è stato pronunciato in seguito a separazione protratta per oltre tre anni o per inconsumazione. Inoltre, l'impedimento è dispensabile quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In questi casi l'interessata puo' presentare ricorso...