ACCESSO AGLI ATTI IN MATERIA ANAGRAFICA - LA VISURA ANAGRAFICA

Il comma 5, aggiunto all’art. 35 del d.P.R. n. 223/1989, introduce una delle novità più rilevanti fra le modifiche introdotte dal d.P.R. n. 126 del 2015: la “visura”; istituto nuovissimo e, prima della riforma, sconosciuto all’ordinamento anagrafico. La norma introduce la “visura anagrafica” anche per i privati, pur con limitazioni precise e vincolanti.
Prima della riforma, la visura era consentita esclusivamente alle forze dell’ordine (art. 37 d.P.R. n. 223/1989) e alle pubbliche amministrazioni, per esclusivo uso di pubblica utilità (art. 34 d.P.R. n. 223/1989).
Occorre, tuttavia, precisare che la visura consentita ai privati è limitata ai soli dati anagrafici relativi al richiedente stesso, che li può ottenere solo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela. Resta totalmente preclusa ai privati la possibilità di ottenere dati anagrafici relativi a terzi, in modalità diversa dal “certificato”.
Il diritto di ottenere visure non riguarda dati personali relativi a terzi. Lo chiarisce il comma 5 dell’art. 10, Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 precisando tuttavia che non si possa escludere la presenza di dati anche relativi a terzi nel caso in cui “la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all’interessato”.
E' appena il caso di precisare che in merito al diritto di accesso agli atti anagrafici va intesa in relazione al diritto di accesso agli atti e ai documenti anagrafici “istruttori” (istanze, dichiarazioni di parte, accertamenti, ecc.), e non anche ai dati registrati nell’anagrafe della popolazione residente che restano soggetti alle norme dettate in materia dalla legge e dal regolamento anagrafico che, in quanto legge speciale, prevale sulla legge ordinaria. L’accesso agli atti anagrafici è disciplinato da norme speciali che prevalgono su qualsiasi altra disposizione dettata in generale in materia di accesso agli atti, come precisa anche l’A.N.A.C. nelle “Linee Guida” adottate Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016.
Da quanto è possibile dedurre dalle disposizioni dell’A.N.A.C., in relazione al diritto di accesso agli atti istruttori di un procedimento anagrafico si deve escludere, in qualsiasi caso, la possibilità dell’accesso civico, mentre resta possibile, seppure a determinate condizioni, sia l’accesso documentale (ai sensi degli art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990), sia l’accesso generalizzato (ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 97/2016).

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