SENZA FISSA DIMORA, SCELTA DEL COMUNE COMPETENTE

Le disposizioni che disciplinano l’iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora si applicano, senza distinzione alcuna, a tutte le persone indipendentemente dalla loro cittadinanza; potenziali destinatari risultano essere, quindi, in eguale misura i cittadini italiani, i comunitari e gli stranieri.
Tale precisazione appare opportuna, in considerazione del fatto che una prima modifica della norma è stata inserita nel cosiddetto “pacchetto sicurezza” del 2009, anche se non ha nulla a che vedere con la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. Le modifiche normative introdotte non alterano i principi previgenti in materia di diritto all’iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora; cambiano, invece, i criteri e, in parte, le modalità operative dell’iscrizione stessa.
La novità, infatti, oltre all’istituzione di un apposito registro presso il Ministero dell’interno, consiste nell’obbligo, posto a carico della persona senza fissa dimora, di fornire all’ufficio anagrafe, al momento della richiesta di iscrizione, “gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio”.
Prima dell’entrata in vigore di questa riforma, eleggere domicilio ai fini anagrafici era sempre stata una scelta libera, esclusiva e incondizionata, del richiedente che fosse privo di dimora stabile; a seguito delle modifiche introdotte dal legge 15 luglio 2009, n. 94, non basta più scegliere il comune di residenza, ma occorre anche dimostrare che la scelta è motivata dalla presenza sul territorio comunale di propri “affari e interessi” che giustifichino l’iscrizione anagrafica. Seconda considerazione importante: il “domicilio” non deve essere confuso con la “residenza”; di conseguenza, gli accertamenti che l’ufficiale d’anagrafe deve disporre non possono riguardare il possesso della dimora abituale; caso mai, potrà rendersi necessario accertare l’effettiva mancanza di dimora abituale (accertamento ad excludendum), in quanto, come è noto, tutti coloro che hanno una dimora abituale sono obbligati ad essere iscritti nel luogo in cui si ha la dimora abituale, se necessario anche con provvedimento d’ufficio. Ciò che può e deve essere accertato per la persona senza fissa dimora è il “domicilio” e cioè la sussistenza nel comune del “centro principale dei propri affari e interessi”, secondo la definizione data dall’art. 43 del codice civile.
È evidente, quindi, che il concetto di domicilio prescinde dalla sussistenza della dimora, sia abituale, sia anche solo temporanea, mentre attiene all’esistenza di “interessi” personali di varia natura: economica, sociale, morale, affettiva, relazionale, familiare, ecc. Qualora il richiedente non sia in grado di fornire alcuna dimostrazione accertabile del proprio domicilio nel comune, avrà diritto all’iscrizione nel comune di nascita o, a cascata, nel comune di nascita del padre, della madre oppure, quale extrema ratio, nell’apposito registro istituito presso il Ministero dell’interno.
In ogni caso, la condizione di persona senza fissa dimora non fa venire meno il diritto soggettivo all’iscrizione anagrafica!

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