ADOZIONE - PUO' L'ADOTTATO CONOSCERE I DATI DEI GENITORI NATURALI?
Capita nel nostro lavoro di imbatterci nella richiesta di persone adottate di venire a conoscenza dei dati dei propri genitori naturali. Vediamo a tale proposito cosa dice la normativa.
Art. 28 legge 184/1983
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3. L'ufficiale di stato
civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o
privato, autorita' o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire
notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa
comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione
espressa dell'autorita' giudiziaria. Non e' necessaria l'autorizzazione
qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per
verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.
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5. L'adottato,
raggiunta l'eta' di venticinque anni, puo' accedere a informazioni che
riguardano la sua origine e l'identita' dei propri genitori biologici.
Puo' farlo anche raggiunta la maggiore eta', se sussistono gravi e
comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve
essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.
6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di
cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di
carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle
notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio
psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i
minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.
7.
L'accesso alle informazioni non e' consentito nei confronti della madre
che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi
dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396.
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi
precedenti, l'autorizzazione non e' richiesta per l'adottato maggiore di
eta' quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili.
Quindi in sintesi dopo i 25 anni l'adottato che volesse conoscere le sue origini deve inoltrare la richiesta al Tribunale per i minorenni, unico organo competente a rilasciare l'autorizzazione a meno che i genitori naturali siano deceduti o divenuti irreperibili nel qual caso tale autorizzazione non serve. In ogni caso l'accesso ai dati non è mai consentito se la madre alla nascita abbia dichiarato di non volere essere nominata.
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