LA RICEVUTA DELLA CIE VALIDA COME DOCUMENTO DI IDENTITA’

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In occasione delle recenti consultazioni elettorali si è avuto modo di constatare che gli elettori sono stati ammessi al voto anche con la sola ricevuta che attesta di aver richiesto a tutti gli effetti la CIE. Al riguardo infatti il Ministero dell'Interno ha diffuso una interpretazione condivisa con l'Ufficio legislativo del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione con la quale si afferma "...è da ritenere che la ricevuta della CIE - in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce - risponda ai requisiti del documento di riconoscimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera C, del d.P.R. n. 445/2000".
Si ritiene tale interpretazione assolutamente condivisibile e, nella circostanza si potrà quindi identificare il cittadino con la ricevuta della CIE senza ulteriori adempimenti.

Parere ANUSCA del 30/04/2018

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