persone coabitanti – stato di famiglia unico?

Sul tema dello Stato di Famiglia relativo a persone coabitanti che dichiarino di non avere alcun vincolo affettivo si riportano le seguenti circolari.

PREFETTURA DI LIVORNO CIRCOLARE 404/2001
QUESITO FAMIGLIA ANAGRAFICA

Alcuni comuni della provincia di Livorno hanno proposto il seguente quesito: "Due nuclei familiari aventi dimora sotto lo stesso tetto in un appartamento dotato di unici servizi igienici possono essere considerati come due distinte famiglie anagrafiche, quando tra i medesimi non esistono legami di parentela, adozione, di affinità o affettivi previsti dall'articolo 4 del DPR 30/05/1989 n° 233?” Esaminata la questione e acquisito il parere dell'avvocatura distrettuale dello Stato, si ritiene di dover formulare le seguenti considerazioni. L'articolo 4 del Dpr 223/89, Regolamento Anagrafico, dispone che per famiglia anagrafica deve intendersi "un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione tutela o da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune" Va subito premesso che la giurisprudenza non sembra mai aver affrontato direttamente il caso proposto che non si rinviene neanche nelle varie circolari esplicative del Ministero dell'interno. Dagli elementi raccolti si evince, tuttavia, condividendo l'avviso espresso, di recente, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, allegato ad ogni buon fine, che la soluzione più aderente allo spirito della norma sia quella di considerare i gruppi in questione come un'unica famiglia anagrafica. Giù in sede di prima interpretazione - così come da circolare del Ministero dell'Interno n. 08903071 - 15100/322 del 24/05/1989, partecipa a codeste Amministrazioni con prefettizia n. 1873.1.13 del 21/07/1989 veniva infatti sottolineato che la nuova definizione di famiglia anagrafica era sganciata dall'individuazione del reddito e priva della figura del capofamiglia che caratterizzavano l'istituto del precedente regolamento e si affermava che “fondamentale elemento costitutivo” della “nuova famiglia doveva considerarsi la coabitazione; di conseguenza, solo il cambiamento di abitazione. “elemento oggettivamente accertabile”, poteva portare alla creazione di una nuova famiglia anagrafica. Successivamente, il Consiglio di Stato, con decisione n. 770 del 04/05/1994, evidenziava la differenza esistente tra famiglia nucleare e famiglia anagrafica, dovendosi comprendere in tale definizione tutte le persone coabitanti, anche se appartenenti a nuclei familiari diversi, affermando che “agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nel Comune” Da ultimo, la circolare ministeriale n. 09604075 – 1500/412 del 23/07/1996, portata a conoscenza di codeste Amministrazioni con prefettizia n. 1818/96 1° sett. del 9/9/1996, poneva in rilievo come caratteristica della famiglia anagrafica fosse la coabitazione di un insieme di persone, le quali possono o meno essere unite da un vincolo e/o parentela”, all'interno di una stessa unità immobiliare; la medesima circolare poneva in rilievo come compito del servizio Anagrafe del Comune fosse quello di “rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale”. Pare di potere affermare, quindi, supportati dalle considerazioni dell'Avvocatura dello Stato, che la normativa vigente dia prevalenza all'elemento oggettivo della coabitazione e che la dizione relativa ai vincoli sia omnicomprensiva, riferita a tutte le possibili ipotesi motivanti la coabitazione stessa, con presunzione assoluta dell'esistenza di un vincolo qualsiasi, perlomeno affettivo, ogni qualvolta vi sia coabitazione. Del resto, argomentando diversamente, ritenendo cioè necessaria la prova dell'esistenza di vincoli familiari o affettivi, l'Ufficiale di Anagrafe sarebbe tenuto ad indagare sull'esistenza o meno degli stessi, ogni qualvolta debba formare la scheda di famiglia, indagine che si prospetta intuitivamente difficile, se non impossibile – senza contare i possibili risvolti sociali o addirittura politici del concetto di “vincolo affettivo” - e comunque contraria allo spirito della legge che ha voluto legare a criteri oggettivi l'accertamento delle posizioni anagrafiche (il principio della residenza come situazione di fatto da accertare oggettivamente è ormai pacifico in dottrina e giurisprudenza). Pertanto, nel caso oggetto del quesito, essendo indiscussa tanto la coabitazione che l'unicità della struttura abitativa (appartamento con unica porta d'ingresso e servizi igienici comuni) il gruppo di persone costituiti da due distinti nuclei familiari dovrà essere considerato e certificato come unica famiglia anagrafica, fatta salva la possibilità per i componenti di autocertificarsi come singole famiglie nucleari ai fini fiscali o di determinazione del reddito familiare. Solo il trasferimento presso altra abitazione potrà dar vita a famiglie distinte anche dal punto di vista anagrafico. Ciò posto, si pregano, le SS.LL di voler dare le opportune indicazioni ai responsabili degli Uffici Anagrafici affinché tutte le persone coabitanti siano sempre riunite in un'unica scheda anagrafica.

Il Prefetto Gallitto

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
Firenze 27 giugno 2001 Oggetto: Quesito famiglia anagrafica - Risposta a quesito della Prefettura di Livorno

Una prima lettura dell'art. 4 del D.P.R. 223/89, sembrerebbe portare ad escludere la possibilità che due nuclei familiari non legati da alcun vincolo di parentela, affinità, adozione, ecc. possano essere considerati come un'unica famiglia anagrafica. Senonché, la norma in esame contiene un'evidente falla allorché fa riferimento a non meglio precisati “vincoli affettivi”, vale a dire vincoli ai quali sottostanno relazioni non caratterizzate da giuridicità. L'impossibilità di attribuire una connotazione giuridica a tali rapporti rende, d'altra parte, difficoltoso immaginare l'eventualità che un Ufficiale di Anagrafe possa procedere in ordine alla sussistenza degli stessi. Ciò tanto più evidente se si considerano le implicazioni che, già a livello sociale, si pongono in relazione all'individuazione del concetto di vincolo affettivo. Ne consegue che il concetto di famiglia anagrafica non può in alcun modo ritenersi coincidente con quello di famiglia inteso in senso tradizionale, vale a dire come nucleo sociale rappresentato da due o più individui legati tra loro da un vincolo reciproco di matrimonio o di parentela o di affinità. Che sia così, è, del resto, confermato dallo stesso articolo 4 comma 2 del dpr cit., ai sensi del quale “UNA famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona”. Al contrario, l'elemento al quale, nell'ambito dell'ambigua nozione di famiglia anagrafica di cui all'articolo 4, sembra doversi fare riferimento, ai fini della soluzione della questione proposta, è quello della coabitazione. Si tratta, infatti, di un elemento, tra quelli individuabili all'interno dell'articolo 4 e tendenzialmente accomunante le diverse relazioni in esso contemplate. Suscettibile di obbiettivo accertamento da parte dell'Ufficiale di Anagrafe. Individuata la chiave interpretativa della norma in esame, ne risulta un concetto di famiglia anagrafica potenzialmente in grado di ricomprendere qualsiasi tipo di legame esistente tra uno o più soggetti, purché caratterizzato dalla comune residenza. Di conseguenza deve ritenersi che due nuclei familiari distinti aventi dimora sotto lo stesso tetto, debbono essere considerati come un'unica famiglia anagrafica anche quando tra i medesimi non esistano legami di parentela, affinità, adozione, ecc. Ciò che, tuttavia, deve essere sottolineato, al fine di porre un limite, quanto meno agli effetti che potrebbero derivare dall'accoglimento di una così larga nozione di famiglia anagrafica, è la circostanza che lo stesso articolo 4 circoscrive l'efficacia del concetto di famiglia in esso delineato, limitandolo ai soli effetti anagrafici. Si tratta, in altre parole, di una concezione funzionalizzata all'esigenza di consentire la “raccolta sistematica delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza (art. 1 DPR n. 223/89). Nulla, invece, impedisce che ad altri fini quali quelli fiscali o di determinazione del reddito familiare ecc, debba darsi rilevanza a diverse nozioni di famiglia come ad esempio la famiglia nucleare, ossia quella composta da genitori e figli.

L'Avvocato Distrettuale

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