TRASCRIZIONI SENTENZE STRANIERE DI DIVORZIO

divorzio
Descrizione e modalità

La sentenza straniera di divorzio che riguarda:
- cittadini italiani
- coppia di cui almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano
- stranieri che abbiano contratto matrimonio in Italia
può essere riconosciuta efficace in Italia con un procedimento di stato civile.
Il provvedimento è trascritto e annotato nei registri di Stato Civile.
La documentazione necessaria dev'essere trasmessa all'Ufficio di Stato Civile dove è registrato il matrimonio in Italia (comune di celebrazione in Italia o di trascrizione dell'atto se il matrimonio è stato celebrato all'estero) dalla competente Autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, che ne valuta i requisiti, provvede alla traduzione e all'eventuale legalizzazione. Tale documentazione può essere prodotta anche personalmente.

Documentazione da presentare

Nel caso di invio da parte della competente Autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, è necessario che gli interessati prendano contatti con la stessa.
Nel caso di consegna diretta all'Ufficio di Stato Civile da parte degli interessati, è necessario rivolgersi all'ufficio Stato Civile e Aire, che, in base alla situazione specifica, valuterà la completezza e regolarità della documentazione.

Si forniscono alcune indicazioni di massima in merito alla documentazione da produrre,  a seconda che il provvedimento di divorzio sia emesso da uno Stato dell'U.E. (esclusa la Danimarca) o da uno Stato extra U.E.

PROVVEDIMENTI EMESSI DA STATI DELL'UNIONE EUROPEA (esclusa la Danimarca)
La documentazione necessaria è la seguente:
- copia dichiarata "conforme all'originale" dall'autorità straniera che ha emesso il provvedimento tradotta in italiano (art. 37 del Regolamento CE n. 2201/2003);
- certificato plurilingue di cui all'art. 39 del Regolamento citato;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 22 lett. c) e d) del Regolamento citato;
- eventuale documentazione di cui all'art. 37 punto 2) del Regolamento citato.

PROVVEDIMENTI EMESSI DA STATI EXTRA UNIONE EUROPEA
La documentazione necessaria è la seguente:
- provvedimento integrale di divorzio e attestazione del passaggio in giudicato completi di legalizzazione della firma dell'autorità straniera che ha emesso la documentazione, secondo le convenzioni vigenti con lo Stato;
- traduzione in italiano dei documenti redatti in lingua straniera effettuata ai sensi dell'art. 22 del Dpr 396/2000;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 64 lett. e) e f)  della L. 218/1995.

Normativa di riferimento
  • L. n. 55 del 6 maggio 2015 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi".
  • Regolamento C.E. n. 2201/2003
  • Regolamento (U.E.) n. 1259/2010
  • D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici"
  • D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative
  • L. n. 218 del 31 maggio 1995 "Riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato"

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