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Commette reato il genitore separato che trasferisce la residenza del figlio minore

Rispetto al singolo individuo, quello di trasferire la propria residenza nel luogo preferito, è un diritto costituzionalmente garantito dall’ art. 16 Cost , ma quando quell’individuo è un genitore separato con prole di età minorenne, può diventare un vero e proprio problema. Il problema Infatti, tra genitori separati, quello del trasferimento di residenza, è un problema frequente e si comprende considerando il fatto che, molto spesso, la causa scatenante del trasferimento di residenza è proprio l’intervenuta separazione, la quale induce (o potrebbe indurre) il desiderio a fare ritorno alla propria città natia, quella città che magari si era abbandonata proprio in funzione dell’unione ora dissolta. Tuttavia, come si anticipava, se vi sono figli minori, il trasferimento di residenza ad libitum da una città all’altra da parte di uno dei due genitori, ed in modo particolare da parte di quello ‘collocatario’ (presso il quale, dunque, risiede il figlio minore), non solo è illecito, ma...

Trasferimento di residenza della prole illecito se deciso da un solo genitore

Il trasferimento dei minori, deciso unilateralmente da un genitore senza il consenso dell’altro, determina la violazione delle disposizioni del regime di affidamento condiviso, e come tale consiste in un atto illegittimo. E’ quanto stabilito dal Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 17 giugno 2014 (Pres. Servetti, rel. G. Buffone). Nel caso in oggetto, il ricorrente, separato dalla moglie consensualmente, ha denunciato nell’atto introduttivo l’illegittima intenzione della moglie di trasferirsi insieme ai figli presso un luogo diverso dalla residenza abituale, in violazione della disciplina del sussistente affidamento condiviso.  Il Tribunale adìto ha evidenziato che  il luogo di residenza abituale dei minori deve essere stabilito dai genitori «di comune accordo» ( art. 316, comma I cod. civ. ), anche in presenza di un regime di affidamento monogenitoriale ( art. 337-quater, comma III, cod. civ. ). Pertanto, il trasferimento della prole stabilito unilateralmente da un genitore, s...

MORTE - IRREPERIBILITA’ DEL CADAVERE

Nel caso in cui qualcuno denunci la morte di una persona ma non si rinvenga il cadavere o lo stesso sia irriconoscibile occorre applicare l’art. 78 del DPR 396/2000 : 1. Nel caso di morte di una o piu' persone senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il procuratore della Repubblica redige processo verbale dell'accaduto. 2. L'atto di morte viene formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale. 3. La relativa azione e' promossa dal procuratore della Repubblica. Quindi i compiti dell'U.S.C. si limitano alla formazione dell'atto, in parte II^ B, o alla trascrizione in parte II^ C. L'irriconoscibilità del cadavere va intesa non solo nel senso che lo stesso sia decomposto, ma anche che sia privo di documenti di identificazione (esempio: clandestini)

USO SUCCESSIONE – SI PAGA IL BOLLO

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CERTIFICATO DI RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA PER USO SUCCESSIONE Risoluzione Agenzia delle entrate, Direzione regionale del Piemonte, Fiscalità generale, 8 giugno 2006, prot. n. 27085/06. QUESITO L'ente pubblico istante, facendo seguito ad un'istanza di interpello già presentata alla scrivente (249 del 14.6.2005), relativa al rilascio di certificati anagrafici (residenza e stato di famiglia), in esenzione dall'imposta di bollo, d.P.R. n. 642/1972, a studi notarili, legali e geometri, per uso successione da presentare all'Agenzia delle entrate, prospetta un'ulteriore richiesta. In particolare viene chiesto quale trattamento fiscale occorre applicare al rilascio dello stato di famiglia ordinario e storico richiesti dai soggetti sopra menzionati ed utilizzati per gli stessi fini. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'istante ritiene, salvo il caso in cui sia prodotta autocertificazione secondo la modalità prevista dall'art. 46, del d.P.R. n. ...

ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINA DELL’UNIONE EUROPEA PER DISPONIBILITÀ ECONOMICA ALL’ESTERO

La Commissione Europea nella pubblicazione del 2 luglio 2009 “Guida ad una migliore trasposizione e applicazione della direttiva 2004/38/ CE” ha fornito chiarimenti in merito all’iscrizione anagrafica del cittadino UE titolare di risorse economiche sufficienti le quali sono state recepite dal Ministero dell’Interno con circolare D.C.S.D. n. 18 del 21 luglio 2009 . Da tali documenti si ricavano le seguenti istruzioni: - il primo passo per stabilire se un cittadino dell’Unione (e i familiari che dallo stesso derivano il proprio diritto di soggiorno) dispone di risorse sufficienti potrebbe consistere nel verificare se soddisfa i criteri nazionali per la concessione del sussidio sociale minimo; - ove l’interessato non raggiunga l’importo minimo delle risorse, come previsto dall’art. 9, comma 3, lett. b) e c) del d.l- gs. n. 30/2007, occorre effettuare una valutazione complessiva della situazione in cui egli versa, al fine di stabilire se un eventuale rifiuto dell’istanza d’iscrizione sia p...

Nascita nel matrimonio da genitori stranieri in anagrafe non coniugati

Nella dichiarazione di nascita, l’ufficiale dello stato civile trascrive quanto viene di- chiarato dalle parti, senza procedere ad accertamenti di sorta: infatti, l’ordinamento privilegia la formazione dell’atto di nascita che dovrà avvenire in base a quanto affermato e sottoscritto dalle parti. Se l’interessato dichiara di essere coniugato con la madre del neonato e che, pertanto, trattasi di filiazione all’interno del matrimonio, l’ufficiale dello stato civile dovrà procedere alla formazione dell’atto di nascita con filiazione nel matrimonio secondo dichiarazione del padre del neonato e marito della madre, senza che sia necessaria la presenza della donna. Questo vale anche nel caso la situazione anagrafica, così come registrata, non riporti lo stato coniugale dell’uomo e della donna: tuttavia, dopo la formazione dell’atto di nascita, l’ufficiale di stato civile dovrà tendere a risolvere la discordanza tra anagrafe e stato civile, invitando l’interessato a produrre documentazione, leg...

Cittadino europeo “mobile” grazie alla circolazione dei documenti pubblici

Dal 2019 vita quotidiana semplificata per i cittadini interessati da questioni transfrontaliere. E’ stato pubblicato, infatti, sulla Gazzetta Ufficiale Ue L 200 del 26 luglio il regolamento che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 ( regolamento ) che, in via generale, salvo alcune norme, sarà applicabile dal 16 febbraio 2019. Grazie alle nuove disposizioni, con l’utilizzo di moduli standard multilingue, sarà assicurata un’effettiva circolazione di documenti come il certificato di nascita, l’atto di matrimonio, il certificato di morte, senza necessità di legalizzazione. Un netto miglioramento “dell’iter burocratico del cittadino europeo mobile”. In ogni caso, il regolamento riguarda unicamente l’autenticità dei documenti pubblici, con la conseguenza che gli Stati membri “continueranno ad applicare le norme nazionali sul riconoscimento d...